Le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da Iva, in quanto attività volte al benessere psicofisico della persona e pertanto soggette alla stessa esenzione riservata alle altre prestazioni mediche. Lo stabilisce la sentenza 9 /1/ 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, prendendo posizione su una questione da tempo controversa.
Ma ricostruiamo i fatti. L’Ufficio notificava un avviso di accertamento a un chirurgo estetico con il quale disconosceva l’esenzione Iva applicata alle fatture emesse. Per le Entrate le prestazioni dovevano scontare l’imposta al 22%.
I giudici tributari di primo grado hanno tuttavia rilevato che le prestazioni del chirurgo estetico non sono meramente cosmetiche, ma mediche a tutti gli effetti, in quanto tese al conseguimento dello stato di benessere del paziente.
La sentenza della CTP di Ravenna sancisce una svolta? Sì e no. Sì perché costituisce un precedente a cui potrebbero conformarsi altre Commissioni Tributarie Provinciali. No perché la CTP è un giudice di primo grado e perché un precedente debba essere considerato “vincolante” occorre almeno che sia diffuso ad altre CTP e magari confermato in secondo grado, quindi con sentenza di Corte d’Assise o di Corte d’Assise d’Appello.
Da notare anche che la Corte di giustizia Europea si era già pronunciata in favore dell’esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica. In particolare, nella sentenza C-91/12 la Corte di giustizia Europea ha chiarito che le prestazioni di chirurgia estetica rientrano nell’ambito delle cure mediche o prestazioni mediche alla persona quando hanno lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie, o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.
(8 marzo 2018)

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